Una sorta di leggenda nera vorrebbe che i costi per un processo di nullità matrimoniale siano esorbitanti, e che sia possibile accedervi solo alle persone più abbienti. Ma non è così.
La Conferenza Episcopale Italiana, con un apposto tariffario, ha determinato i limiti minimi e massimi dei costi di un processo per quelle cause che vengono introdotte dinnanzi ai Tribunali Regionali, Interdiocesani o Diocesani del proprio territorio.
Attenzione: nonostante un Avvocato Rotale abbia più titoli e competenze rispetto a un Avvocato Ecclesiastico, il tariffario non cambia e non aggiunge maggiorazione alcuna a favore degli Avvocati Rotali, quando prestano la loro opera nei Tribunali di I e II Istanza siti in Italia (diverso, vedremo più avanti, il discorso riguardo la Rota Romana) .
Complessivamente il COSTO DI UNA CAUSA si compone di tre voci: le tasse giudiziarie, l’onorario dell’Avvocato e le spese vive.
- TASSE GIUDIZIARIE: Il contributo alle spese processuali da versare al Tribunale Ecclesiastico presso il quale si incardina la causa è fissato in € 525,00 per la parte attrice; la parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio Avvocato (detto anche Patrono); in tal caso, al momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma di € 265,50. Tali tasse comprendono quelle di un eventuale II grado d’appello.
- ONORARIO DELL’AVVOCATO: copre l’attività di consulenza preliminare (qualora si decida di procedere con la causa, altrimenti la stessa verrà computata a parte), l’assistenza durante l’istruttoria e la redazione di memorie difensive, con un costo in linea con le indicazioni della Conferenza Episcopale.
- SPESE VIVE: si intendono gli oneri fiscali, i consulti con altri specialisti (perizie,ecc.), la procuratoria (quando distintamente costituita), le trasferte e le spese postali e di cancelleria. Si computano distintamente dall’onorario.
Se dunque questi sono i costi di una causa celebrata presso un Tribunale di I o II Istanza in Italia, i processi celebrati dinnanzi al Tribunale Apostolico della Rota Romana (data la peculiare natura del Tribunale stesso e la particolare preparazione necessaria per patrocinare dinnanzi ad esso) hanno costi e onorari che esulano da quelli sopra citati, senza che siano affatto esorbitanti o (come si scriveva sopra) da leggenda nera!
In caso di indigenza, è possibile domandare al Tribunale competente la riduzione o l’esenzione dal versamento della tassa giudiziaria, e anche chiedere l’assegnazione di un avvocato d’ufficio. Sarà il Preside del Collegio giudicante, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.
Vi è poi da sottolineare che è prevista la possibilità, per i meno abbienti, di essere ammessi a forme di gratuito o semigratuito patrocinio anche dinanzi alla Rota Romana.